Revocato 0-3 a tavolino: comunicato Msp

RICORSO CONTRO LA SCONFITTA A TAVOLINO DELLA GARA CONTRO LA SOCIETÀ ATLETICO 76, INOLTRATO DALLA SOCIETÀ IMMOBILIARE STELLA ASIAGO.

INERENTE ALL’ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ ATLETICO 76, AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO, PER LA GARA DISPUTATA IL 02/04/09 ALLE ORE 21:15 PRESSO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALESTRA ISTITUTO IPSIA DI ASIAGO, TRA IMM. STELLA ASIAGO E ATLETICO 76.
PER QUANTO RIGUARDA L’EFFETTIVO MOMENTO DAL QUALE DECORRE LA SQUALIFICA DI UN TESSERATO IN PRECEDENZA DIFFIDATO, LA IMM. STELLA ASIAGO HA APPURATO LA NON SPECIFICAZIONE DI UNA NORMA ALL’INTERNO DEL REGOLAMENTO MSP, E CONSIDERATO CHE LA STESSA MSP SOGGIACE (PER I CASI NON CONTEMPLATI) AI REGOLAMENTI FEDERALI, LA SOCIETÀ SI È AVVALSA DELLA CONSULENZA DEL SIGNOR BETTIN MICHELE, RESPONSABILE DEI REGOLAMENTI PRESSO L’UFFICIO FIGC DI MESTRE.
LE NORME FEDERALI SPECIFICANO CHE:

- IL GIOCATORE SARÀ SQUALIFICATO DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO;

- QUALORA IL COMUNICATO ESCA NEL GIORNO IN CUI È IN PROGRAMMA UNA GARA, LA SQUALIFICA SARÀ DA INTENDERSI PER LA PARTITA DI CAMPIONATO SUCCESSIVA;
PRESO ATTO DEL RICORSO IN OGGETTO E DELLE NORME FEDERALI SOPRACITATE, E VERIFICATI I DETTAGLI DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

SI DECIDE QUANTO SEGUE:

OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA, TERMINATA CON IL PUNTEGGIO DI 6-4 A FAVORE DELL’IMMOBILIARE STELLA ASIAGO.

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